Condizioni Generali di Acquisto
1_Principi generali.
1.1_Le seguenti condizioni di acquisto disciplinano tutti gli ordini emessi o i contratti
di acquisto di fornitre stipulati da Imola Gru srl Unipers.Srl (di seguito IG). Qualsiasi
modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in
tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di
specifica accettazione scritta di IG
1.2_I prodotti ed i materiali forniti dovranno essere conformi e certificati secondo le
normative applicabili, presentare idonea marcatura, ove previsto, e corredati della
documentazione in lingua italiana a norma di legge (es. dichiarazione ce, manuali,
schemi tecnici, ecc…).
1.3_ Per i prodotti contenenti preparati chimici il Fornitore è tenuto a trasmettere le
Schede di Dati Sicurezza (SDS) complete ed aggiornate e la dichiarazione
attestante la presenza/assenza di SVHC o l'eventuale presenza di sostanze
soggette a restrizioni, in conformità al regolamento REACH. (Il mancato ricevimento
di tale documento equivale a dichiarazione di assenza di sostanze soggette a
restrizione)
2_Ordini e loro modifiche.
2.1_Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura, così come modifiche o
aggiunte agli stessi, dovranno essere formulati per iscritto.
2.2_La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle
presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da
parte di IG, anche tramite fax o e-mail.
2.3_I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di
nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in
maniera esplicita tra le parti.
2.4_Se il Fornitore non conferma l’ordine in forma scritta entro 24 ore dalla
ricezione dell'ordine, la stessa si intenderà tacitamente resa, salvo il diritto di IG di
annullare e revocare l'ordine entro 3 giorni lavorativi.
3_Consegna dei beni/forniture di servizi
3.1_ Non si accettano consegne di materiale o forniture di servizi prive del
riferimento all'ordine di acquisto IG.
3.2_Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di IG
potranno essere rifiutate da quest’ultima. Consegne o forniture parziali sono di
norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra
le parti.
3.3_ Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell’ordine o contratto sono
vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del bene e/
o erogazione del servizio nel luogo concordato nell’ordine o contratto. Nei casi
previsti da INCOTERMS 2010 ICC, il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni
tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto concordato con lo
spedizioniere.
3.4_Le parti stabiliscono sin d’ora che valgono le condizioni di resa presenti nel
contratto/ordine, in conformità alle INCOTERMS 2010 ICC. Nei casi previsti da
INCOTERMS 2010 ICC, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti di IG di
tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore scelto e dei suoi ausiliari, così come
sempre il Fornitore sarà l’unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del
vettore, senza che questo ultimo possa avanzare alcuna rivendicazione nei
confronti di IG.
3.5_In caso di ritardo della consegna rispetto ai termini concordati o di consegna
della merce in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicati da IG, quest’ultima potrà
rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedere l’integrale risarcimento dei danni.
Il diritto al risarcimento sarà fatto salvo anche in caso di accettazione incondizionata
della fornitura tardiva. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art.
1510 c.c., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al
vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio
acquisti di IG, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di
consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta.
Ciò comunque non l’esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo
nell’effettuazione della prestazione.
3.6_Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi
e le dimensioni rilevate da IG in fase di accettazione dei beni.
4_ Fornitura di servizi
4.1_Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Il subappalto non è
consentito, salvo deroga scritta, restando comunque il Fornitore responsabile nei
confronti di IG di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in
essere dal medesimo Fornitore.
4.2_I servizi devono essere eseguiti in conformità con l’oggetto del contratto e lo
scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione
relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e
dell’arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei
consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di
sicurezza di IG.
4.3_Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la
conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di
parti del servizio, non influiranno sull’obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi
e di prestare garanzia per gli stessi. L’accettazione seguirà all’approvazione dei
servizi completi, non all’eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.
5_Prezzo e passaggio del rischio
5.1_Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato,
ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la
propria richiesta nell’ambito dell’offerta o del preventivo totale approvato. Costi
supplementari saranno quindi riconosciuti da IG solo se preventivamente approvati
e comprovati in forma scritta.
5.2_Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso
maturerà dal momento dell’accettazione fisica dei beni e/o dei servizi, in conformità
con i termini di pagamento concordati.
5.3_Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso sdoganato” (DDP –
INCOTERMS 2010 ICC) ed includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità
del prodotto. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente
specificato. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino
a che questa sia ricevuta da IG, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di
consegna concordato.
6_ Termini di pagamento.
6.1_ Valgono i termini di pagamento presenti nell’ordine/contratto di acquisto. Il
pagamento è subordinato all’esito positivo del controllo della fattura.
6.2_Le scadenze dei pagamenti si intendono sempre a fine mese; quelle del 31/08
e del 31/12 si intendono traslate rispettivamente al 15 Settembre ed al 15 Gennaio;
7_Reclami e garanzia da parte del Fornitore
7.1_L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o
controllo da parte di IG al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza
e regolarità della fornitura.
7.2_I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi sono assistiti dalla garanzia
per i vizi prevista dall’art. 1490 c.c. nonchè da tutte le garanzie previste dalla legge
Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del
servizio prestato. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.
1495 cc.., il termine per IG per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque
giorni lavorativi dalla loro scoperta e comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora
irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di IG nella denuncia dei vizi. Il
Fornitore sarà tenuto ad eliminare immediatamente i vizi denunciati da IG e in caso
di urgenza, ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni,
autorizza fin da ora IG a eliminare o fare eliminare da terzi ogni vizio a spese del
Fornitore.
7.3_Il Fornitore s’impegna a manlevare e tenere indenne IG da ogni eventuale
richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.
7.4_Per quanto possa occorrere le parti danno atto che alle presenti condizioni di
acquisto si applica la previsione contenuta nell’art. 1497 c.c.
7.5_ Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi
difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d’opera,
materiali o costi per ispezioni e verifiche.
7.6_In caso di contestazione della fornitura per qualsiasi causa e motivo, IG potrà
sospenderne il relativo pagamento fino alla completa definizione della vertenza,
senza addebito di interessi di sorta.
7.7_L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun
modo il diritto di IG di contestarla.
7.8_ Qualsiasi inadempienza del Fornitore rispetto a quanto pattuito nell’ordine e
nelle presenti condizioni generali, comporta il diritto di IG a richiedere il risarcimento
integrale di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali.
8_Confidenzialità e riservatezza. Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a
terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da IG (compresi i
dati che possono essere appresi da oggetti, documenti o software e qualsiasi altra
informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al
contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. L'impegno di confidenzialità si
protrarrà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto, salvo
espressa rinuncia di IG.
9_Fattura
9.1_Non saranno accettati addebiti in fattura per spese accessorie, quali ad
esempio: emissione riba, spese incasso, contributo spese postali, ecc…;
9.2_Le fatture elettroniche dovranno essere inviate a mezzo SDI; i fornitori non
soggetti all’obbligo di invio SDI dovranno inviare le fatture al seguente indirizzo:
mail: ufficiofornitori@imolagru.com
Dovranno in ogni caso essere recapitate entro il giorno 10 del mese successivo a
quello a cui si riferisce l'addebito; in caso di ritardo le relative scadenze verranno
posticipate di conseguenza;
9.3_Le scadenze dei pagamenti si intendono sempre a fine mese; quelle del 31/08
e del 31/12 si intendono traslate rispettivamente al 15 Settembre ed al 15 Gennaio;
10_Foro competente. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti
circa il contenuto e l'applicazione del presente contratto si fa esplicito riferimento
alla normativa vigente in Italia e sarà competente il Foro di Bologna
11_Modello 231/2001 e Codice Etico.
Il cliente dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione
e l’informazione dei propri dipendenti e/o amministratori, perché non siano poste in essere
condotte, commissive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile
propria e di Imola Gru S.r.l., anche a titolo di concorso. A tal fine, il cliente dichiara di aver
preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico adottato da
Imola Gru S.r.l., reperibile sul sito aziendale. Si conviene che la violazione da parte del
cliente, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituirà grave
inadempimento che abilita l’altra parte alla risoluzione unilaterale del contratto da esercitarsi
mediante lettera raccomandata a.r. e/o pec contenente la sintetica indicazione delle cause
del recesso, con l’effetto di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni
ulteriori. Il cliente si impegna a comunicare, senza indugio, tramite lettera raccomandata
a.r. e/o pec qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno di una delle
condizioni o presupposti alla base del rapporto con la nostra società. Il cliente dichiara e
garantisce infine di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e,
comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili
di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro e di quello minorile,
la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso
di soggiorno, atti di corruzione verso la P.A. e privati, condotte in violazione delle norme
dettate in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle
relative alla tutela dell’ambiente.